07 Gennaio 2021 Notizie ed Eventi

Vademecum Ecobonus e Superbonus 2020/2021

Ecobonus - Interventi di Riqualificazione Energetica

Vademecum per Ecobonus e Superbonus


Il presente documento cerca di fare un po’ di chiarezza sugli strumenti finanziari ad oggi
disponibili proposti dal governo.
Innanzitutto, elenchiamo le differenti tipologie per poi affrontare quelle di nostro
interesse principale:
- Bonus facciate 90%
- Ecobonus 50%
- Bonus Casa 50%
- Superbonus 110%
Le tipologie si differenziano per il tipo di intervento:
- Bonus facciate fa riferimento a interventi di recupero e restauro delle facciate di
edifici esistenti
- Ecobonus fa riferimento a interventi di Riqualificazione Energetica
- Bonus Casa fa riferimento a interventi edili
- Superbonus fa riferimento a interventi di efficientamento energetico dell'involucro edilizio

Ecobonus - Interventi di Riqualificazione Energetica
Agevolazioni per il risparmio energetico


Cos'è l'Ecobonus sugli Infissi
Per Ecobonus si intende la detrazione (Irpef o Ires) spettante ai contribuenti sulle spese
da essi sostenute su interventi di efficientamento energetico.
La sostituzione di infissi e serramenti esistenti con dei nuovi infissi che rispettino i requisiti
di trasmittanza definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
dell’11/03/2008, ad ultimo modificati con il Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020
(Allegato E), rientra tra gli interventi agevolabili. La detrazione fiscale spettante per la
sostituzione di infissi, per singola unità immobiliare, è:
Pari al 50% della spesa sostenuta
Fino ad un massimo di 60.000 euro di detrazione annua per singola unità
immobiliare (nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento richiamati dall’Allegato A punto 13.2 e riportati nell’Allegato I del Decreto
Requisiti Ecobonus)
Detraibile in 10 quote annuali di pari importo


A chi spetta l'Ecobonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se
titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Tra le persone fisiche
possono fruire dell’agevolazione anche:
o i titolari di un diritto reale sull’immobile
o i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
o gli inquilini
o coloro che hanno l’immobile in comodato.
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
le associazioni tra professionisti
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.


Quali interventi vi rientrano?
Vi rientrano i seguenti interventi:
Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una
porta d’ingresso
Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati (ad esempio doppio vetro)

Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con

l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga

simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro)


Detrazione massima per la sostituzione dei serramenti
Per interventi di sostituzione di serramenti esistenti su una singola unità immobiliare
Detrazione massima per singola unità immobiliare: 60.000 €.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente
accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora
questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire
della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua
un risparmio energetico.
In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza
termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò
specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e
asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi
componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle:
relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi o
sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del
beneficio
sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.


Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i
medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la
detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio
energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le
medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli
adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.


Iva sugli interventi di riqualificazione
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul
valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del
patrimonio immobiliare. In particolare:

La cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo delle detrazionifiscali del 50%


Possibilità per tutti i contribuenti e per tutti gli interventi che accedono all'Ecobonus, di
optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione fiscale.
Il Decreto Rilancio all'art. 121 ha introdotto la possibilità per il contribuente che sostiene le
spese agevolabili secondo l'Ecobonus dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di
usufruire, in luogo delle detrazioni fiscali, di altre 2 soluzioni:
1. della cessione del credito d'imposta ad altri soggetti. È ammessa la possibilità di
infinite ulteriori cessioni a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati
cittadini, etc.),
2. di usufruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano lo sconto effettuato sotto
forma di credito di imposta, che potrà a sua vola essere ceduto a terzi. NB: Lo
sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
deve essere espressamente indicato nella fattura emessa quale sconto praticato
in applicazione dell'art. 121 del decreto-legge n.34 del 2020 (Decreto Rilancio)
Queste due possibilità non sono un obbligo per il fornitore e quindi devono essere
concordate preventivamente.